E’ un provvedimento governativo che prevede, un sostegno a favore dei  mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. Anche se non  ancora stato varato il decreto attuativo e la disposizione non è ancora operativa ,sappiamo già che cosa conterrà.

In particolare,  sarà possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.

Per beneficiare di questa sospensione, sarà necessario

  • Essere titolari di un mutuo attivo da almeno un anno, di importo erogato non superiore a 250.000€. Aver richiesto il mutuo per comprare una prima casa adibita ad abitazione principale sita in Italia, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non abbia le caratteristiche di lusso.,

Sono previste anche precise situazioni per poter presentare la richiesta di sospensione:

  • Cessazione del lavoro subordinato o parasubordinato
  • Riconoscimento di invalidità non inferiore all’80%
  • Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • Sospensione dal lavoro (o riduzione dell’orario di lavoro corrispondente almeno al 20% dell’orario di lavoro complessivo), per un periodo di almeno 30 gg. lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, è possibile farne domanda se si è registrato un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno precedente. Il calo deve essere calcolato su base trimestrale, in un qualunque trimestre calcolato a partire dal 21 febbraio 2020. Inoltre il calo deve essere imputabile alle restrizioni previste per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Se il mutuo è cointestato, è sufficiente che almeno uno dei cointestatari si trovi in una di queste situazioni.

Il Fondo di Solidarietà Prima Casa interviene a favore del mutuatario con un contributo pari al 50% degli interessi che maturano a seguito della richiesta di sospensione.

La richiesta non potrà essere presentata alla banca se:

  • C’è stato un ritardo del pagamento delle rate superiore a 90 giorni
  • Si è fruito di altre agevolazioni pubbliche
  • C’è una copertura assicurativa che copre l’evento per cui si richiede la sospensione.

 

 

fonte Banca bpm
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