Un emendamento approvato al Decreto Milleproroghe in dirittura di arrivo per la conversione in legge prevede novità sull’agevolazione per l’acquisto della prima casa.

In particolare, l’articolo 3, comma 10-quinquies, sospende i termini previsti per l’utilizzo dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa  nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

La disposizione in esame, sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per: gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alla prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).

Si segnala che le norme contenute nella nota II-bis prevedono alcuni termini volti a disciplinare l’agevolazione in esame in particolare viene stabilito che: per usufruire di questo beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, mentre se residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

L’agevolaziobe non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

L’aliquota  del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto di acquisto.

Pertanto, a seguito della sospensione: il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182)il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi; allo stesso modo passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

Infine, la norma di cui si tratta, sospende il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per

Con l’aumento dei tassi debitori degli ultimi sei mesi, torna l’interesse per i mutui con tasso fisso.

Infatti, la crescita degli indici Euribor e IRS relativa all’ultimo trimestre dell’anno scorso, spingendo,

i potenziali mutuatari a optare per il mutuo a tasso fisso accantonando quello variabile, ormai persino più caro.

L’indice Euribor 3 mesi ha segnato un valore medio dell’1,43% a ottobre e 2,23% a dicembre,

l’indice IRS a 20 anni sullo stesso periodo è invece sceso da un valore medio di2,96% a 2,57%.

Mentre i tassi Euribor seguono la politica monetaria BCE, l’andamento IRS incorpora la correzione sul lungo periodo,

ma essendo interpretata come meno stringente nei prossimi mesi, con i primi rallentamenti dell’inflazione,

fa propendere i consumatori verso il tasso fisso.

Allo stesso tempo è aumentata drasticamente la rata per privati e famiglie con già all’attivo un mutuo a tasso variabile.

La domanda di mutui con finalità surroga sul canale online, in particolare, è aumentata dall’8% del secondo trimestre

e all’11% del terzo trimestre fino al 24% del quarto trimestre 2022.

È ragionevole attendersi che questo ulteriore aumento atteso dell’Euribor 3 mesi – oggi a valori attorno allo 2,30%

potrà indurre un crescente numero di mutuatari con contratti a tasso variabile a considerare una surroga del proprio mutuo

verso una soluzione a tasso fisso o a tasso variabile con CAP.

Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno di quest’anno il termine per presentare le domande di accesso alle garanzie potenziate del Fondo di garanzia prima casa per i mutui

Più tempo per chiedere i mutui agevolati destinati ai giovani. Un emendamento al decreto Milleproroghe, all’esame delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, riformulato dal governo ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno di quest’anno il termine per presentare le domande di accesso alle garanzie potenziate del Fondo di garanzia prima casa per i mutui. La platea dei beneficiari sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o i giovani sotto i 36 anni con un contratto di lavoro atipico e con un reddito non superiore a 40mila euro.

Il Fondo Prima Casa è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Le categorie (c.d. prioritarie) alle quali è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia sono: giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani di età inferiore a 36.

La soluzione ha registrato delle modifiche. Il decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un Isee non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Questa previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). La legge 175/2022 di conversione del decreto Aiuti ter, ha introdotto un correttivo al TEGM per agevolare l’offerta di mutui a tasso calmierato con garanzia fino all’80%, anche nei casi in cui il TEG superi il TEGM.

In particolare è stato previsto che per le domande presentate dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, la garanzia elevata all’80% può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

 

 

 

 

Il Senato ha appena approvato un nuovo provvedimento dove allunga di un anno il congedo delle rate di mutuo, escludendo però i professionisti ed i piccoli imprenditori.

Un intervento a due facce. Da un lato, la procedura rapida di accesso al Fondo di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa resta attiva ancora per tutto il 2021. Insieme alla possibilità di utilizzo del plafond gestito da Consap anche per i finanziamenti in ammortamento da meno di un anno, fino al 9 aprile del 2022.

Dall’altro, però, scadono alcune agevolazioni: soprattutto, quella che consente anche a liberi professionisti, autonomi e piccoli imprenditori di accedere alla sospensione. Per loro, a partire da domani, questa possibilità non sarà più disponibile.

Nel testo è stata inserita anche una doppia proroga relativa al Fondo Gasparrini, plafond gestito da Consap, controllata dal ministero dell’Economia. Si tratta – va ricordato – di uno strumento attivato con la Finanziaria del 2008 (legge 244/2007) che punta a sostenere persone in situazione di temporanea difficoltà, attraverso la sospensione delle loro rate di finanziamento per la prima casa.

Con il decreto liquidità (Dl 23/2020) è stata, poi, approvata un’altra novità. L’articolo 12 di quel decreto introduce una procedura che prevede la sospensione automatica della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di congelamento del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale.

Insomma, una procedura accelerata, che ieri ha avuto un altro anno di vita. «La norma – spiega la relazione sul Dl ristori – proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento»

Fonte 24ore

Nuove semplificazioni sono state apportate al Dl  in merito alla sospensione del muto, per snellire la procedura e dare accesso a piu’ persone.

Infatti, non è più necessario presentare l’ISEE per accedere alla sospensione del mutuo prima casa, si possono ottenere 18 mesi di sospensione anche nel caso in cui siano state utilizzate precedenti moratorie, a condizione che il mutuo stesso risulti in ammortamento da almeno tre mesi, inoltre possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo, è fondamentale in che il richiedente, sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, e fornisca subito alla banca i documenti necessari per la sospensione.

Presentata  la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti, e  la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni per dare  l’esito all’ istituto , che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente.

Pertanto vi invitiamo a presentare tutta la documentazione in  tempi stretti, visto che a pratica approvata la procedura di sospensione si attiva entro due mesi dalla domanda. sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).

Anche se al momento e fino al 17 dicembre c.a. vige la procedura semplificata che non prevede la presentazione del modello Isee ci sono altri parametri da rispettare, e vale a dire :

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
  • Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo requisito non è invece strutturale, ma si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020.
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
    morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
  • è fondamentale che l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
  • l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta;
  • se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
  • in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospnsione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
  • in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).
  • la sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni. In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:
    • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
    • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
    • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;

La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap allegando :

  • carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
  •  lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa se il contratto era a tempo indeterminato
  •  copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto per i contratti a tempo determinato.

Per ulteriori info potete contattarci al seguente indirizzo mail info@inbanka.it

 

Al Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto

della prima casa (istituito con la legge 244/2007) presso il ministero dell’Economia e delle

Finanze e gestito da Consap Spa) sono stati affidati altri 400 milioni di euroche si aggiungono

ai circa 25 milioni residui. È questo il budget con cui Consap dovrà garantire l’ampliamento della

moratoria a unaplatea, si presume, molto ampia.

Basta leggere le stime della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sull’impatto (enorme)

delle misure di lockdown adottate dal Governo per ridurre il contagio da coronavirus:

tre milioni di lavoratori lasciati all’improvviso a casadalle restrizioni imposte, di questi un milione

sono autonomi e 1,9 milioni dipendenti, e altri 3,6 milioni che sono occupati in settori a

«rischio chiusura indotta». E questo “congelamento” generalizzato delle attività presto avrà

ripercussioni sul portafoglio delle famiglie.

Chi ha diritto alla sospensione delle rate

Innanzitutto, ci sono dei requisiti di base per poter accedere alla moratoria. Può presentare domanda

di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare

di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250mila euro 

e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euroQuest’ultimo requisito reddituale

è stato però eliminato per i prossimi nove mesi. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento

da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare

del contratto di mutuo già in ritardonel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90

giorni consecutivi.

 

 
                                                                                   fonte Il Sole 24 Ore                                                                                                                          fonte  Il Sole 24 Ore

 

E’ un provvedimento governativo che prevede, un sostegno a favore dei  mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. Anche se non  ancora stato varato il decreto attuativo e la disposizione non è ancora operativa ,sappiamo già che cosa conterrà.

In particolare,  sarà possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.

Per beneficiare di questa sospensione, sarà necessario

  • Essere titolari di un mutuo attivo da almeno un anno, di importo erogato non superiore a 250.000€. Aver richiesto il mutuo per comprare una prima casa adibita ad abitazione principale sita in Italia, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che non abbia le caratteristiche di lusso.,

Sono previste anche precise situazioni per poter presentare la richiesta di sospensione:

  • Cessazione del lavoro subordinato o parasubordinato
  • Riconoscimento di invalidità non inferiore all’80%
  • Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • Sospensione dal lavoro (o riduzione dell’orario di lavoro corrispondente almeno al 20% dell’orario di lavoro complessivo), per un periodo di almeno 30 gg. lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • Per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, è possibile farne domanda se si è registrato un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno precedente. Il calo deve essere calcolato su base trimestrale, in un qualunque trimestre calcolato a partire dal 21 febbraio 2020. Inoltre il calo deve essere imputabile alle restrizioni previste per il contenimento dell’emergenza Coronavirus.

Se il mutuo è cointestato, è sufficiente che almeno uno dei cointestatari si trovi in una di queste situazioni.

Il Fondo di Solidarietà Prima Casa interviene a favore del mutuatario con un contributo pari al 50% degli interessi che maturano a seguito della richiesta di sospensione.

La richiesta non potrà essere presentata alla banca se:

  • C’è stato un ritardo del pagamento delle rate superiore a 90 giorni
  • Si è fruito di altre agevolazioni pubbliche
  • C’è una copertura assicurativa che copre l’evento per cui si richiede la sospensione.

 

 

fonte Banca bpm

Cassa depositi e prestiti mette in campo un pacchetto di “misure straordinarie” subito operative per far fronte all’emergenza, economica oltre che sanitaria, innescata dal Coronavirus. Il nuovo impegno di Cdp sul fronte guarda in particolare alle difficoltà dei territori ma anche alle grandi e medie imprese, che potranno fare da traino per uscire dalle secche in cui il Paese si ritrova. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha dato il via libera a un’operazione che consente di liberare 1,4 miliardi di euro dalla rinegoziazione di 34 miliardi di prestito, tanto valgono le 135 mila pratiche che gravano su 7.200 enti, in primis i Comuni, oltre che Province e Regioni.

Ci sono poi 2 miliardi di credito per le aziende con fatturato superiore ai 50 milioni di euro. Una liquidità immediatamente disponibile che può rappresentare una boccata d’ossigeno in attesa che entrino in azione le garanzie per il settore previste dal dl Cura Italia. Un anticipo quindi sul budget assicurato nel decreto, sempre attraverso Cdp, al tessuto imprenditoriale di maggiori dimensioni.
Il piano dedicato ai prestiti sulle spalle degli enti “testimonia la disponibilità a rispondere a un’esigenza avanzata dalle associazioni rappresentative degli enti territoriali, confermando il legame storico con i territori e il suo ruolo di partner chiave della P.a”, sottolinea Cdp, che rimarca come si tratti della “più vasta operazione di rinegoziazione realizzata negli ultimi anni dal gruppo”. E ciò permetterà di avere a disposizione nel 2020 “fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Cassa depositi e prestiti ricorda come la decisione si aggiunga alla sospensione delle rate dei mutui dei Comuni dichiarati zona rossa già a febbraio.

Quanto agli aiuti alle aziende, la “nuova linea di operatività” da parte di Cdp consente il finanziamento fino a 2 miliardi di euro “a supporto dei fabbisogni finanziari delle medie e grandi imprese”, finalizzati a “esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende”. Si fa presente, poi, come “l’erogazione dei fondi potrà avvenire anche in pool con altre istituzioni finanziarie, mediante finanziamenti con quota di Cdp di importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro e durata fino a 18 mesi”.

Le nuove azioni prese in aiuto dei Comuni ed degli altri enti territoriali si sommano e “rafforzano” quanto fatto già dalla Cassa, a partire dal piano di interventi da 17 miliardi a sostegno dell’economica varato nelle scorse settimane, con la liquidità a tassi calmierati per le imprese fino alla media taglia e tramite il sistema bancario, la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di export e internazionalizzazione delle Pmi, oltre al differimento del pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 dei mutui per i municipi della prima zona rossa.

In collaborazione con:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

 

Fonte Ansa.it