Vendere una casa con mutuo in corso può’  essere un’operazione piuttosto difficoltosa. L’acquirente è, in genere, scoraggiato dall’acquistare un immobile che sia gravato da un finanziamento e in specie da una garanzia reale ipotecaria. A seguito di una vicenda personale o professionale, tuttavia, potresti decidere di procedere ad alienare il tuo immobile. La banca, infatti, non ha alcuna titolarità sul tuo bene. Esso ha soltanto iscritto ipoteca sull’immobile, per garantirsi, in tutti i casi, la restituzione della somma e degli interessi. Per tutti questi motivi, puoi tranquillamente vendere la tua casa, nonostante sia ancora in corso il mutuo.

Ma come fare?

A tal proposito, invero, vi sono diverse alternative. In particolare, vogliamo segnalartene tre:

  • La sostituzione della garanzia;
  • L’accollo del mutuo;
  • L’estinzione anticipata del mutuo

Potrebbe ragionevolmente accadere che decidiamo di acquistare un immobile in un dato momento della nostra vita, accendendo un mutuo. Tuttavia, potremmo, trovarci nella situazione di dovere alienare l’immobile acquistato per motivi di lavoro, a causa di un trasferimento, o necessità familiare.

Ma tale operazione è possibile in pendenza ancora del finanziamento da restituire alla banca?

Sul primo punto, non ci sono motivi di preoccupazione. Infatti, sei il proprietario, a tutti gli effetti, dell’immobile oggetto del rogito notarile stipulato con il venditore. A tal proposito, la conclusione non muta neppure se per procedere al pagamento del corrispettivo hai dovuto ricorrere ad un prestito bancario.

  • l soggetto finanziatore, in genere la banca, infatti, non ha alcuna titolarità sul tuo bene. Esso ha soltanto iscritto ipotecasull’immobile, per garantirsi, in tutti i casi, la restituzione della somma e degli interessi. Per tutti questi motivi, puoi tranquillamente vendere la tua casa, nonostante sia ancora in corso il mutuo.

    Ovviamente dovrai comunque scendere a patti con i diritti reali di garanzia che gravano sull’immobile. Questi possono essere un annoso limite alla circolazione del bene stesso. Senza la restituzione integrale del prestito, permarranno sia l’ipoteca sia il rischio di un potenziale pignoramento del bene.

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. La legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato di sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”. La legge di bilancio 2023 proroga ulteriormente di un anno le agevolazioni “prima casa under 36”.

La norma prevede i seguenti benefici:

  • per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
    • non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato
    • hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

    L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

    Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.