Prorogato dal 31 marzo al 30 giugno di quest’anno il termine per presentare le domande di accesso alle garanzie potenziate del Fondo di garanzia prima casa per i mutui

Più tempo per chiedere i mutui agevolati destinati ai giovani. Un emendamento al decreto Milleproroghe, all’esame delle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato, riformulato dal governo ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno di quest’anno il termine per presentare le domande di accesso alle garanzie potenziate del Fondo di garanzia prima casa per i mutui. La platea dei beneficiari sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori o i giovani sotto i 36 anni con un contratto di lavoro atipico e con un reddito non superiore a 40mila euro.

Il Fondo Prima Casa è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Le categorie (c.d. prioritarie) alle quali è riconosciuta la priorità nell’accesso al beneficio del Fondo e l’applicazione di un tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia sono: giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani di età inferiore a 36.

La soluzione ha registrato delle modifiche. Il decreto Sostegni bis ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un Isee non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Questa previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2023 dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). La legge 175/2022 di conversione del decreto Aiuti ter, ha introdotto un correttivo al TEGM per agevolare l’offerta di mutui a tasso calmierato con garanzia fino all’80%, anche nei casi in cui il TEG superi il TEGM.

In particolare è stato previsto che per le domande presentate dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, la garanzia elevata all’80% può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.